Sez. 2, Ordinanza n. 7239 del 26/03/2026 (Rv. 677488-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Valore della causa - Criterio di individuazione - Valore del credito ammesso al passivo fallimentare - Sussistenza - Pagamenti parziali avvenuti entro i sei anni - Rilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa, ex art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, dovendosi tenere conto dei pagamenti parziali, se avvenuti entro i sei anni.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)