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Sez. U, Sentenza n. 350 del 26/01/1978 (Rv. 389647 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SEZIONI COMUNALI DELL'AVIS - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389647-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SEZIONI COMUNALI DELL'AVIS - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Le Sezioni comunali dell'associazione volontari italiani del sangue - AVIS non sono associazioni di fatto distinte dall'AVIS nazionale, bensi organi periferici dell'unico ente, che e ente pubblico non economico: conseguentemente, le controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti di una Sezione comunale dell'AVIS, trattandosi di pubblico impiego, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)