diritto.io

DIRETTIVA 93/53/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che i pesci sono elencati nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei pesci rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquacoltura;

considerando che è necessario definire, a livello comunitario, le misure di lotta da adottare qualora insorgessero malattie, per garantire uno sviluppo razionale del settore dell'acquacoltura e per contribuire alla protezione della salute degli animali nella Comunità;

considerando che, per quanto riguarda le malattie da prendere in considerazione, è opportuno riferirsi agli elenchi riportati nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura4;

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività dell'acquacoltura;

considerando che le misure di lotta devono essere adottate non appena si sospetti la presenza di una delle malattie suddette, per poter intervenire immediatamente ed in modo efficace non appena confermata la presenza del focolaio;

considerando che l'obiettivo delle misure da adottare è di prevenire la diffusione della malattia e, in special modo, di istituire un controllo accurato dei trasporti di pesci e di prodotti che possono favorire la propagazione dell'infezione;

considerando che la prevenzione delle malattie suddette nella Comunità deve di norma basarsi su una politica di non vaccinazione;

considerando che un'indagine epizooziologica approfondita è di fondamentale importanza per evitare la propagazione delle malattie suddette; che gli Stati membri devono istituire unità speciali a tal fine;

considerando che, per garantire un sistema efficace di controllo, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, conviene istituire una procedura comunitaria di ispezione;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette possono consentire almeno di mantenere un livello uniforme di salute degli animali;

considerando che le disposizioni della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario5, e segnatamente l'articolo 5, si applicano quando si manifesta una delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure di applicazione; che a tal fine è necessario prevedere una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri inseno al comitato veterinario permanente,

CAPITOLO I Disposizioni generali

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH