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Sez. 3, Sentenza n. 9229 del 19/09/1997 Ud. (dep. 13/10/1997) Rv. 208679 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Reato di cattivo stato di conservazione di alimenti di cui all'art. 5 legge 30 aprile 1962 n. 283 - Configurabilità del reato - Alterazione della sostanza alimentare - Necessità - Esclusione - Inosservanza delle precauzioni igienico-sanitarie nelle modalità di conservazione del prodotto - Sufficienza - Prescrizioni di cui all'art. 47 del D.M. 20 gennaio 1927 per la conservazione dell'acqua minerale - Abrogazione per effetto del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 105 e del D.M. 12 novembre 1992 n. 542 - Esclusione - Inosservanza di tali prescrizioni - Configurabilità del reato - Fattispecie: ritenuta sussistenza del reato in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208679-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

In materia di alimenti, perché ricorra il cattivo stato di conservazione - elemento costitutivo del reato contravvenzionale di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 - non occorre che la sostanza alimentare risulti alterata. È sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all'aria o al sole, stivaggio, trasporto, etc.) non vengano osservate le precauzioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire una alterazione che ne comprometta la genuinità o commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza; ne consegue che l'inosservanza delle speciali precauzioni dettate dall'art. 47 D.M. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell'acqua minerale - norma tuttora in vigore perché non abrogata, né espressamente né implicitamente, dal Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 105 o dal D.M. 12 novembre 1992 n. 542 - determina la sussistenza del suddetto reato. (Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)