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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23487 del 28/09/2018 (Rv. 650511 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Ricorso per cassazione ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Violazione delle "norme del procedimento" - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650511-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)