Sez. 1, Sentenza n. 2525 del 03/12/1970 (Rv. 348824 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - MANCANZA DELL'ASSERITA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - OPPOSIZIONE PER LA DECLARATORIA DI CARENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - MANCANZA DELL'ASSERITA QUALITA DI RAPPRESENTANTE - OPPOSIZIONE PER LA DECLARATORIA DI CARENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SUSSISTENZA DELL'INTERESSE.*
Colui al quale viene intimato, nella sua qualita di legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta, il pagamento di una somma dovuta dall'associazione, ha interesse a proporre in proprio opposizione ad ingiunzione per far dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva per difetto della asserita qualita di rappresentante legale della associazione debitrice, in quanto, prevedendo la legge una responsabilita solidale e personale dei singoli associati per le obbligazioni del gruppo, egli ha un interesse personale ad influire, con la propria attivita processuale, sulla pronunzia di una sentenza che, avvantaggiando il gruppo, avvantaggia necessariamente e contemporaneamente se stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)