Sez. 5, Sentenza n. 12030 del 14/05/2008 (Rv. 603778 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Domanda di rimborso - Legittimazione passiva - Intendenza di finanza - Esclusione - Ufficio provinciale IVA - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
La legittimazione passiva sostanziale e processuale, rispetto alla impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IVA indebitamente versata, spetta all'Ufficio provinciale IVA, e non all'Intendenza di finanza, la cui legittimazione passiva รจ limitata alle sole domande di rimborso di imposte dirette. (Principio affermato con riferimento a fattispecie concreta anteriore all'istituzione delle Agenzie delle entrate).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)