Sez. 6, Sentenza n. 8769 del 12/07/2000 Ud. (dep. 02/08/2000) Rv. 220804 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Elemento oggettivo - Assunzione da parte del vero colpevole di generalità di altra persona - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
L'assunzione da parte del colpevole di un reato delle generalità di altra persona effettivamente esistente, dopo che egli sia stato arrestato, non integra il delitto di calunnia, di cui all'art. 368 cod. pen., perché in tal caso non si verifica alcun pericolo di avvio delle indagini e di promovimento dell'azione penale nei confronti dell'altra persona.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)