Sez. L, Sentenza n. 14090 del 19/06/2006 (Rv. 591225 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Comunicazione - Forma scritta - Requisiti - Invio al lavoratore di copia della comunicazione del licenziamento inviato alla sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione - Sufficienza - Comunicazione al solo ufficio del lavoro - Sufficienza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Il licenziamento individuale, ai fini della sua validità ed efficacia, deve essere comunicato in forma scritta; tale comunicazione può avvenire anche in modo indiretto, purché chiaro e idoneo a portare a conoscenza del lavoratore l'avvenuto licenziamento. Pertanto è idoneo allo scopo l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata alla Sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione, mentre non è sufficiente tale comunicazione qualora non venga inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)