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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8915 del 11/04/2018 (Rv. 647708 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Deduzione con unico motivo delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - Specifica articolazione dei distinti profili di censura - Necessità.
Stato
decisa il 2018-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647708-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

È ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)