Sez. 3, Sentenza n. 47729 del 11/04/2018 Cc. (dep. 19/10/2018) Rv. 274969 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lottizzazione abusiva - Confisca del terreno - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Momento - Individuazione - Data della irrevocabilità della sentenza - Trasferibilità del bene a titolo ereditario - Esclusione.
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In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 comporta l'acquisizione del terreno al patrimonio comunale alla data di irrevocabilità della sentenza, momento dal quale il condannato non può più disporre del bene, in quanto irrevocabilmente uscito dal suo patrimonio, nemmeno a titolo ereditario, e non avendo neppure alcun rilievo l'eventuale buona fede dell'erede, il quale non potrebbe ricevere una situazione soggettiva attiva inesistente nel patrimonio del "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)