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Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Intervento volontario in appello - Rapporto tra l’art. 105 c.p.c. e l’art. 344 c.p.c. - Limiti - Intervento adesivo dipendente spiegato in appello da un’amministrazione pubblica - Inammissibilità - Tutela di interessi pubblicistici - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677992-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

L'intervento volontario in appello, in ragione del rapporto di specialità tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente individuate dall'art. 404 c.p.c.; ne consegue che è inammissibile l'intervento adesivo dipendente della Presidenza del Consiglio, o di ogni altro pubblico soggetto, dispiegato solo in secondo grado, quantunque correlato ad interessi pubblicistici di rilievo - come l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato - i quali non integrano la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile, né autorizzano la deroga, per una pretesa ragion di Stato, al sistema delle preclusioni processuali in sede di gravame, costruito dal legislatore come tendenzialmente chiuso.

Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)