diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1301 del 22/06/1967 Ud. (dep. 18/10/1967) Rv. 105709 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - NOZIONE DI 'UDIENZÀ - MANCATA ASSISTENZA DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105709-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - NOZIONE DI 'UDIENZÀ - MANCATA ASSISTENZA DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA.*

Ai fini del delitto previsto dall'art 343 cod pen si ha unà udienzà sempre che in un determinato luogo, anche diverso dall'apposita aula di giustizia, il giudice proceda al compimento di attivita alle quali abbiano diritto di intervenire tutte le parti del processo. Pertanto, come non puo parlarsi di inesistenza di udienza(ma solo ed, eventualmente, di nullita di singoli Atti)se vi sia una mera irregolarita nella Costituzione dell'organo giudicante oppure se manchi, nei prescritti casi, l'intervento del pubblico ministero o se ricorra un altro analogo vizio, cosi ed a maggior ragione non puo escludersi che vi sia un'udienza perche il magistrato che la presiede non sia assistito dal cancelliere.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 343 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)