Sez. 1, Ordinanza n. 2775 del 20/12/1977 Cc. (dep. 17/01/1978) Rv. 137688 - 01
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - ESEGUITO SULLA BASE DI UNA INTERCETTAZIONE TELEFONICA DICHIARATA POI NULLA - ESTENSIONE DELLA NULLITA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - ESEGUITO SULLA BASE DI UNA INTERCETTAZIONE TELEFONICA DICHIARATA POI NULLA - ESTENSIONE DELLA NULLITA - ESCLUSIONE.*
La nullita di un atto si comunica agli Atti successivi quando sussista un rapporto di dipendenza causale, con esclusione di ogni nesso semplicemente occasionale o accidentale. Tale rapporto non e riscontrabile tra l'interrogatorio e la fonte informativa da cui traggano origine le contestazioni dell'interrogante (nella specie, intercettazioni telefoniche riconosciute nulle), perche il valore probatorio del primo si ricollega esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese, irrilevante essendo, ai fini della validita della prova, il modus procedendi dell'interrogante, che puo influire soltanto sulla valutazione della attendibilita, in concreto, della prova stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies, Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST., Legge 08/04/1974 num. 98 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)