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Sez. 3, Sentenza n. 1099 del 20/01/2006 (Rv. 586503 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Nozione - Disciplina dell'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586503-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE

All'impresa familiare coltivatrice introdotta dalla legge n. 203 del 1982 deve riconoscersi una natura meramente residuale in quanto specie del più ampio "genus" dell'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ., con la conseguenza che alla prima sono applicabili i principi relativi alla seconda, in quanto compatibili. L'impresa familiare coltivatrice si configura come organismo collettivo, formato dai familiari e finalizzato all'esercizio in comune dell'impresa agricola, da ricondursi all'impresa collettiva ed equiparabile alla forma più elementare di essa, la società semplice, la cui disciplina è del resto significativamente riprodotta, sia pure in parte, nel testo dell'art. 48 della citata legge n. 203 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)