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Sez. 2, Sentenza n. 1607 del 18/03/1981 (Rv. 412272 - 01)

DONAZIONE - FORMA - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA PER LA REDAZIONE DELL'ATTO CON PARTE SORDOMUTA ANALFABETA - NULLITA DELLA DONAZIONE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA NULLITA DERIVANTE DA VIZI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE OD ALLA ACCETTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412272-01

DONAZIONE - FORMA - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITA PER LA REDAZIONE DELL'ATTO CON PARTE SORDOMUTA ANALFABETA - NULLITA DELLA DONAZIONE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA NULLITA DERIVANTE DA VIZI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE OD ALLA ACCETTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La nullita della donazione, che sia fatta valere in primo grado per l'inosservanza delle formalita prescritte per la redazione di atto pubblico con parte sordomuta analfabeta (artt 56 e 57 della legge 16 febbraio 1913 n 89), non puo essere invocata in grado di appello in relazione a vizi attinenti alla sottoscrizione dell'atto o all'accettazione della donazione stessa, atteso che tale modificazione della causa petendi, involgendo nuovi temi d'indagine, si traduce in una mutatio libelli preclusa in Sede di gravame, a norma dell'art 345 cod proc civ. (V 902/78, mass n 390234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 56, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)