Sez. 1, Sentenza n. 6720 del 10/12/1988 (Rv. 460984 - 01)
DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITÀ - LIBERALITÀ D'USO - IN GENERE - NOTEVOLE VALORE DELL'OGGETTO DONATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITÀ - LIBERALITÀ D'USO - IN GENERE - NOTEVOLE VALORE DELL'OGGETTO DONATO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il rilevante valore dell'oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 783 cod. civ., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 secondo comma cod. civ. (liberalità che non costituisce donazione in senso stretto e si sottrae alla Forma scritta), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, pure sotto il profilo della proporzionalità con dette condizioni economiche, agli Usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale. (nella specie, trattavasi di anelli del valore di oltre cento milioni, dati in occasione di un "fidanzamento ufficiale", ed il giudice del merito, considerando che le parti appartenevano a famiglie benestanti, in un ambiente sociale abituato ad assegnare particolare solennità a detta cerimonia, con regali di sensibile entità, avevano ravvisato la liberalità d'uso. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 3951/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 783
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)