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Sez. 4, Sentenza n. 485 del 25/11/1982 Ud. (dep. 21/01/1983) Rv. 157022 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO FUORI DELLE STRISCE PEDONALI - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DI VEICOLI.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157022-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO FUORI DELLE STRISCE PEDONALI - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DI VEICOLI.*

I conducenti di veicoli sono sempre tenuti a rallentare la marcia, in modo da potere arrestare il veicolo in qualsiasi momento, anche quando il pedone attraversi la strada fuori delle strisce pedonali, non dando loro la precedenza. Lo stesso Obbligo incombe sul conducente tutte le volte che i pedoni si trovino, fermi o in movimento, sul suo percorso o siano in fase di attraversamento o si siano momentaneamente fermati nel corso di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)