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Sez. 1, Sentenza n. 4235 del 19/04/1991 (Rv. 471752 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - Ordine pubblico italiano: non contrarietà. | Sentenza straniera di divorzio contraria all'ordine pubblico italiano - Individuazione - Criteri - Lesione dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento interno - Necessità - Pronuncia del giudice straniero di scioglimento del matrimonio per mutuo consenso - Contrarietà all'ordine pubblico - Esclusione - Delibazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471752-01

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - Ordine pubblico italiano: non contrarietà.

La sentenza straniera di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è, quindi, delibabile solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento interno, dovendosi così interpretare l'art. 797 n. 7 cod. proc. civ., a seguito dell'introduzione nella legislazione italiana dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja 1 giugno 1970, resa esecutiva con legge n. 301 del 1985. Pertanto, costituendo principio fondamentale ed irrinunciabile per lo scioglimento del matrimonio la irreversibile dissoluzione del vincolo, con riguardo alla pronuncia del giudice straniero (nella specie, dello Stato del Sud Africa) che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso, la delibazione non può essere negata, dal momento che una disciplina processuale che attribuisca esclusivo valore a tale volontà, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all'ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l'introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 10/06/1985 num. 301

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)