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Sez. L - , Sentenza n. 5948 del 12/03/2018 (Rv. 647512 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Premio tre mensilità" - Retribuzione imponibile ai fini contributivi - Inclusione - Fondamento - Momento dell'erogazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647512-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Il cd. premio tre mensilità deve essere incluso nella retribuzione imponibile a fini contributivi, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, quale emolumento in denaro corrisposto ai dipendenti con la finalità di stimolarne la permanenza in azienda e, pertanto, erogato in dipendenza del rapporto di lavoro, risultando irrilevante che l'indennità in questione venga versata al momento di cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)