Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari
Testo in vigore al
Art. 3
1. Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attivita' didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.
2. Gli assistenti, cui e' conferita, a norma del successivo art. 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'istituto sia suddiviso.
Art. 4
1. Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B.5
2. All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari e attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facolta' o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio.
3. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta, classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.5
4. Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza, alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10.
5. La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.
6. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.1
Art. 5
1. La Facolta' o Scuola, qualora ne ravvisi la necessita', in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, puo', su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le finzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.
2. La qualifica di aiuto e' conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e puo' essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra, siano almeno quattro, od a tre, se i posti siano piu' di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto puo' essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.
3. La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico e la direzione dell'Istituto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.
4. Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non puo' superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo. Gli aiuti attuali che risultassero nei singoli Atenei in eccedenza per l'applicazione di questa disposizione conservano ad personam la qualifica di aiuto.
Art. 6
1. Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.
2. Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.
3. I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalita' diversa dall'italiana, sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Universita' italiana.
4. Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facolta'; la Commissione giudicatrice del concorso e' composta di due professori ufficiali designati dalla Facolta' o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonche' di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.
Art. 7
1. Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.
2. Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza.
3. Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresi', ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonche' le modalita' dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.
5. Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.
6. Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono, farne domanda entro il 31 marzo successivo.
Art. 8
1. L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli puo' essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Universita' ed Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunita', in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non puo' protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente.1
2. L'assistente, qualora i Consigli delle due Facolta' interessate riconoscano la possibilita' del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.
3. Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facolta', un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.
4. Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui e' provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo: conserva, altresi', il trattamento economico in godimento, qualora sia l'assistente non puo' fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.
5. Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, e' valutato ai fini della progressione in carriera.
Art. 9
1. Il professore ufficiale, puo', in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di facolta' o scuola, che l'assistente ordinario cessi dallo ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato.
2. La proposta di cessazione non puo' essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.
3. In nessun caso potra' proporsi la cessazione dallo ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera, docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra.
4. La deliberazione della Facolta' o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente puo' ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato accademico.
5. Contro la deliberazione del Senato accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente puo', entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
6. La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di facolta' o scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' intervenuto il parere medesimo.
7. L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.
Art. 10
1. Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.
2. Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera, docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la, fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irriperibilita' degli assegni.
3. Sull'affinita' ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.
5. Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza, oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.14
Art. 11
1. Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di eta'. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di eta'.
2. Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28-ter, sub. art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.
Art. 12
1. Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito, o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.
Art. 13
1. Ai posti vacanti di assistente ordinario puo' provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.
2. Alla nomina di incaricati puo' farsi luogo, altresi', nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'art. 8 della presente legge.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.
4. L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituto.
5. La retribuzione dell'assistente incaricato e' fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Ministro per la pubblica istruzione, l'incarico di assistente puo' essere conferito a persona che ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.1
6. In tale caso la retribuzione e' ridotta al 50 per cento.
7. I posti vacanti di assistente ordinario devono essere ricoperti mediante trasferimento o messi a concorso al piu' tardi entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione.3
Art. 14
1. Gli anni d'insegnamento prestati come professori incaricati nelle Universita' anteriormente alla nomina ad assistente ordinario sono computati fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo di assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento dell'anzianita' richiesta dal precedente art. 7.
2. Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria e' valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.
3. La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.
Art. 15
1. Il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo in qualita' di assistente non di ruolo retribuito, e' coimputato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica del ruolo degli assistenti ordinari, nonche' ai fini del raggiungimento della anzianita' richiesta dal precedente articolo 7.
2. Il servizio di assistente ordinario presso Universita' o Istituto di istruzione superiore liberi o pareggiati o presso scuole di ostetricia autonome e' computato per intero ai fini della carriera, e della progressione economica nel ruolo statale medesimo.
3. La valutazione ai fini della carriera, di cui al primo comma del presente articolo, e' disposta alla data di conseguimento della libera docenza; quella ai fini della progressione economica e' disposta in ogni classe di stipendio.1
Art. 16
1. A decorrere dall'anno accademico 1958-59 ed entro l'anno accademico 1962-63 sono istituiti 750 posti di ruolo di assistente ordinario.
2. I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, tra le cattedre delle singole facolta'.
3. L'ottanta per cento dei predetti posti e' riservato ai gruppi di discipline delle Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria, di medicina e chirurgia, e delle discipline economico - statistiche.
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GENNAIO 1962, N. 16
Art. 18
1. Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici e' attribuita una indennita' di lavoro nocivo e rischioso.
2. Le misure e la decorrenza di tale indennita' saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 19
1. Per ciascun anno accademico le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione e con il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia, purche' abbiano gia' coperto l'ufficio di assistente straordinario nell'anno accademico 1961-62.
2. All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a meta' qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.
3. La, retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, puo' anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica.
4. Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facolta', sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio.
5. Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.
6. Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Universita' o con l'Istituto, e' corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.
7. Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Universita' costituito da:
a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382)). .1
Art. 20
1. I contributi dovuti dallo Stato alle Universita' ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini della assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far parte dal 1 luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.
Art. 21
1. Agli assistenti ordinari la censura e' inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.
2. Contro il provvedimento che infligge tale sanzione e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.
3. Gli accertamenti di cui all'art. 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione piu' grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.
4. Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
Art. 22
1. La cessazione dal servizio e' disposta con decreto del Rettore; essa e', peraltro, disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei professori universitari o in quelli dei professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.
2. La cessazione e', altresi', disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nel caso previsto dall'art. 1, comma, primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.
Art. 23
1. L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina, in altro ruolo statale, o per decadenza dallo impiego, nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, puo' essere riammesso in servizio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
2. Non e' consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza.
3. Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente art. 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.