Sez. 1, Sentenza n. 6442 del 24/07/1987 (Rv. 454720 - 01)
ADOZIONI - AZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - MANCATA CONVOCAZIONE DEL GENITORE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO.*
ADOZIONI - AZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - MANCATA CONVOCAZIONE DEL GENITORE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO.*
In Sede di opposizione contro il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità del figlio minore la convocazione per l'udienza fissata del genitore, ancorché non abbia proposto l'opposizione, è prescritta dal secondo comma ultima parte dell'art. 17 legge n. 184 del 1983 come formalità necessaria ed essenziale preordinata alla acquisizione di informazioni per l'accertamento dello stato di abbandono in contestazione. La sua omessa effettuazione, pertanto, se non configura violazione di litisconsorzio necessario, nel giudizio che il genitore avrebbe potuto proporre e non ha proposto, sicché la sentenza che lo definisce non potrebbe essere considerata inutiliter data nei suoi confronti, costituisce non già mera irregolarità formale priva come tale di incidenza negativa, ma violazione che inficia di nullità il procedimento e la sentenza.*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)