Sez. U, Sentenza n. 2056 del 23/05/1975 (Rv. 375775 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE- IN GENERE - CONTROVERSIA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI - RICORSO PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE CONTRO LA RELATIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - NORME SULLA RICUSAZIONE E SULLA ASTENSIONE - APPLICABILITA AI COMPONENTI DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE INVESTITE DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE- IN GENERE - CONTROVERSIA SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI - RICORSO PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE CONTRO LA RELATIVA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - NORME SULLA RICUSAZIONE E SULLA ASTENSIONE - APPLICABILITA AI COMPONENTI DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE INVESTITE DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
Le norme sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici, e in particolare quelle degli artt 51 n 1 e 52 cod proc civ, attengono alla sostituzione dei singoli giudici, in considerazione dei particolari nessi eventualmente esistenti tra qualche singolo magistrato ed i soggetti, o l'oggetto, della lite. Pertanto, le dette norme non possono venire in considerazione rispetto ai componenti il collegio delle Sezioni Unite civili della suprema Corte, giudice naturale precostituito per legge (secondo la previsione costituzionale art 111, terzo comma, cost) del ricorso proposto contro una sentenza del consiglio di stato, il quale, nell'Esercizio della giurisdizione esclusiva del pubblico impiego, abbia deciso una controversia concernente il trattamento economico dell'intera categoria dei magistrati ordinari e speciali, e delle categorie ad esse equiparate. E cio in quanto il fondamentale principio della tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive che si assumano lese dalla pubblica amministrazione - tutela riconosciuta a 'tuttì i cittadini (artt 24, 113 cost) - deve prevalere necessariamente sulle norme sopra richiamate, stante l'impossibilita di sostituzione dei singoli giudicanti.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1056 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)