Sez. 1, Sentenza n. 585 del 23/02/1976 (Rv. 379233 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA DI ESENZIONE - EFFETTI - NUOVO VIGORE DELLA NORMA IMPOSITIVA - FATTISPECIE REALIZZATESI PRIMA DELLA PRONUNZIA DI ILLEGITTIMITA - DISCIPLINA - FATTISPECIE (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 27 NOVEMBRE 1961 N 22 SULL'ESENZIONE DELLA IMPOSTA DI CONSUMO PER MATERIALI DA COSTRUZIONE).*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA DI ESENZIONE - EFFETTI - NUOVO VIGORE DELLA NORMA IMPOSITIVA - FATTISPECIE REALIZZATESI PRIMA DELLA PRONUNZIA DI ILLEGITTIMITA - DISCIPLINA - FATTISPECIE (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 27 NOVEMBRE 1961 N 22 SULL'ESENZIONE DELLA IMPOSTA DI CONSUMO PER MATERIALI DA COSTRUZIONE).*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma di esenzione fiscale (la quale ha l'effetto di paralizzare il debito tributario in presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di esenzione) opera nel senso di eliminare l'effetto neutralizzante di tale norma e di ridare pieno vigore alla norma impositiva anche in ordine a fattispecie realizzatesi prima della pubblicazione della pronunzia di incostituzionalita, salvo che il relativo rapporto tributario si sia, nel frattempo, esaurito. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalita della legge regionale siciliana 27 novembre 1961 n 22 sull'esenzione dalla imposta di consumo per materiali da costruzione, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza del 28 gennaio 1965 n 2, producesse effetto nei confronti di fattispecie perfezionatasi prima della pronuncia medesima, ma non ancora esaurita con l'accertamento definitivo del diritto all'esenzione, nel senso di legittimare l'ente impositore alla percezione dell'imposta di consumo, per la quale aveva notificato avviso di accertamento prima del decorso del termine triennale di prescrizione dal momento dell'ultimazione dei lavori di costruzione). (V 1384/75, mass n 374930).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/11/1961 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)