Sez. 5, Sentenza n. 21181 del 09/05/2006 Ud. (dep. 20/06/2006) Rv. 234206 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Iniziativa ex officio del giudice di appello - Esclusione - Richiesta con i motivi - Necessità.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE
La facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne, di cui all'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. sopra citato ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato. Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 9, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)