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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 230 del 2016

Decisione
decisa il 2016-10-05, depositata il 2016-10-24
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:230
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 39064

  • Reati e pene
  • Reati tributari
  • Omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti
  • Soglia di punibilità di euro 50.000 anziché di euro 103.291,38 per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011
  • Denunciata disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati commessi anteriormente
  • Sopravvenuta modifica della norma censurata
  • Restituzione degli atti al rimettente.
Leggi la massima
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Avellino perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, censurato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi non superiori ad euro 103.291,38 per ciascun periodo di imposta. L'art. 7 del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, attribuendo rilievo penale all'omesso versamento anche delle ritenute risultanti dalla dichiarazione di sostituto d'imposta e - per quanto più interessa - innalzando la soglia di punibilità da euro 50.000 ad euro 150.000, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha chiesto alla Corte di introdurre per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011. (Precedenti specifici citati: ordinanze n. 89 del 2016, n. 14 del 2016 e n. 256 del 2015).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Avellino nel procedimento penale a carico di N. A., con ordinanza del 17 settembre 2015, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 17 settembre 2015, il Tribunale ordinario di Avellino, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38; che il giudice a quo rileva come, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, si sia venuta a creare una «temporanea e transitoria» disparità di trattamento, in punto di soglia di punibilità, tra il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dal citato art. 10-ter, e quello di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dalla norma censurata, quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011: disparità di trattamento che il rimettente reputa del tutto ingiustificata; che la denunciata differenza di regime non troverebbe, infatti, una spiegazione ragionevole nella diversa natura fiscale del debito inadempiuto, posto che l'art. 10-ter richiama, ai fini della determinazione tanto della soglia di punibilità che della pena, il precedente art. 10-bis, a dimostrazione della piena equivalenza delle condotte incriminate nella considerazione legislativa; che la questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo, nel quale è contestata all'imputato la violazione della norma censurata, per non aver versato ritenute alla fonte relative all'anno d'imposta 2008 per l'importo di euro 81.293; che è intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
punto 2
Considerato che il Tribunale ordinario di Avellino dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare non superiore ad euro 103.291,38; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), il cui art. 7 ha modificato la norma censurata; che la novella del 2015 ha previsto che le ritenute, il cui omesso versamento assume rilievo penale, possano risultare, oltre che dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, anche dalla dichiarazione di sostituto d'imposta (donde il nuovo nomen iuris del reato, risultante dalla rubrica, di «Omesso versamento di ritenute dovute o certificate»), innalzando, al tempo stesso - per quanto qui più interessa - la soglia di punibilità dell'illecito dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta: dunque, ad un importo più elevato di quello che il giudice a quo ha chiesto a questa Corte di introdurre, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011; che, conformemente a quanto è già avvenuto per analoghe questioni (ordinanze n. 89 e n. 14 del 2016, n. 256 del 2015), va quindi disposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens.
punto 3
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Avellino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

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