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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 27935 del 21/12/2011 (Rv. 620929 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di indennizzo pendente il processo presupposto - Determinazione della durata irragionevole con decreto divenuto definitivo - Portata - Seconda domanda di indennizzo - Vincolatività della statuizione del primo decreto - Configurabiltà - Fondamento - Conseguenze - Ulteriore indennizzo per il periodo successivo - Limiti.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620929-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ove alla parte, pendente il processo presupposto, sia stato riconosciuto l'indennizzo con fissazione della eccedenza sulla base di un decreto divenuto definitivo, il giudice, successivamente adito con nuovo ricorso al fine del ristoro dell'ulteriore periodo di durata del processo nel frattempo conclusosi, non può negare al medesimo istante l'ulteriore indennizzo, dovendosi intendere il nuovo periodo di durata, di regola, interamente eccedente la durata ragionevole già individuata dal primo provvedimento e da assumere in termini vincolanti, stante il principio del giudicato, salvo che siano emersi, durante tale frazione temporale, elementi che giustifichino, almeno in parte, una maggiore complessità sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)