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Sez. U, Sentenza n. 1028 del 15/05/1962 (Rv. 251718 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - INFRAZIONI DI NORME VALUTARIE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO - ATTO AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1962-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251718-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - INFRAZIONI DI NORME VALUTARIE - PROVVEDIMENTO IRROGATIVO - ATTO AMMINISTRATIVO.*

Il ministro del tesoro, nell'irrogare le pene pecuniarie previste per la violazione di norme valutarie dal RDL 5 dicembre 1938 n 1928, emette un provvedimento (decreto) avente carattere amministrativo non solo per la sua Forma e per il soggetto dal quale e emanato, ma anche per la sua intrinseca natura sostanziale, in quanto le pene pecuniarie che possono essere inflitte ai trasgressori non sono sanzioni di carattere penale, ma sanzioni di natura amministrativa, applicate per un illecito puramente amministrativo.*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)