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Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile e 12, 42 e 43 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;
Visti il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le « Norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia » e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la convenienza di modificare il sistema vigente per il conferimento dei posti anzidetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. La reggenza degli Uffici locali marittimi, cui non siano preposti ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, e quella delle Delegazioni di spiaggia puo' essere affidata a impiegati od agenti dello Stato in attivita' di servizio od a persone appartenenti alle seguenti categorie:

  1. a) ufficiali inferiori dei Corpi militari della Regia marina in congedo o dimissionari;

  2. b) archivisti ed applicati delle Capitanerie di porto in pensione o dimissionari;

  3. c) sottufficiali del C.R.E.M. e della Regia guardia di finanza in congedo o a riposo;

  4. d) capitani e padroni marittimi;

  5. e) impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni in pensione o dimissionari, o persone che abbiano coperto cariche presso gli Enti stessi o presso le Organizzazioni politiche e sindacali del Regime, nel quale ultimo caso, sentito il parere del segretario federale;

  6. f) l'Amministrazione puo', inoltre, a suo esclusivo giudizio, qualora manchino per una localita' aspiranti che appartengano alle categorie predette, e siano ritenuti idonei, concedere la reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del titolo di studio richiesto per l'ammissione al grado 13° dei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello stato.

2. Le persone cui sia affidata la reggenza di Uffici locali marittimi assumono la qualifica di « incaricato marittimo », quelle cui sia affidata la reggenza di Delegazioni di spiaggia, assumono la qualifica di « delegato di spiaggia ».

Art. 2

1. Le persone di cui al precedente articolo che desiderano ottenere l'incarico della reggenza di Uffici marittimi locali e di Delegazioni di spiaggia devono avanzare domanda al Ministero delle comunicazioni, indicando la sede alla quale aspirano.

2. Gli aspiranti debbono essere di sana costituzione fisica, di eta' non superiore ai 60 anni, di buona condotta morale e politica, inscritti al P.N.F., non avere mai riportato condanne che siano di ostacolo al conferimento di gradi nella Marina mercantile, avere stabile dimora nella localita' ove ha sede l'ufficio richiesto o prendere impegno di trasferirvisi a proprie spese.

3. Non possono essere nominati incaricati marittimi o delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonche' coloro che rivestono la carica di podesta' o di segretario comunale.

Art. 3

1. I titoli presentati dagli aspiranti ai posti di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia sono esaminati, di volta in volta, da una Commissione che ha sede presso l'Ispettorato dello Capitanerie di porto e composta di:

  1. 1) un Colonnello di porto, capo della Divisione personale dell'Ispettorato predetto, presidente;

  2. 2) un Tenente colonnello o Maggiore di porto, membro;

  3. 3) un Capitano di porto, membro e segretario.

2. La Commissione sottopone al Ministro per le comunicazioni le proposte motivate per il conferimento dei posti in parola.

Art. 4

1. Le nomine ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia sono fatte con decreto del Ministro per le comunicazioni. Esse sono sempre di carattere temporaneo e revocabili dallo stesso Ministro per le comunicazioni.

Art. 5

1. Gli Uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia, agli effetti della retribuzione di cui all'art. 6, si suddividono, rispettivamente, a seconda della loro importanza commerciale e marittima, in due o tre classi, come risulta dalla tabella A annessa al presente decreto.

Art. 6

1. Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, salva l'eccezione di cui all'articolo seguente, compete, a carico del bilancio della Marina mercantile, la retribuzione annua stabilita, dalla tabella B, parimenti annessa al presente decreto.

2. Ai predetti incaricati e delegati non spetta alcuna indennita' di caroviveri.

3. La nomina e la retribuzione di cui sopra non conferiscono agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc.

4. In caso di licenziamento viene corrisposto agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia - come per gli avventizi in servizio dell'Amministrazione dello Stato - l'indennizzo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 7

1. Ai funzionari ed agli agenti di ruolo dell'Amministrazione della Marina mercantile in attivita' di servizio, titolari o reggenti di Uffici marittimi locali o di Delegazioni dl spiaggia, non spetta la retribuzione di cui al precedente art. 6, ne' alcun'altra indennita' speciale per effetto dell'incarico o della reggenza, salva, quando ne sia il caso, l'indennita' di missione.

Art. 8

1. In caso di brevi reggenze affidate a funzionari governativi di attribuzioni affini (di finanza, di dogana), in occasione di temporanee vacanze di titolari degli Uffici marittimi e delle Delegazioni di spiaggia, viene corrisposta ai funzionari medesimi una indennita', giornaliera di L. 6, qualora si tratti della reggenza di un Ufficio marittimo, e di L. 3, se di una Delegazione di spiaggia.2

2. La indennita' suddetta va assoggettata alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

3. La predetta indennita' e' corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni di reggenza. Qualora la reggenza stessa dovesse prolungarsi oltre il limite suddetto, ai funzionari di cui sopra compete, per tutto il periodo eccedente, e proporzionalmente alla sua durata, la retribuzione prevista dalla tabella B.

Art. 9

1. Nulla e' innovato a quanto e' attualmente stabilito dal regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile circa le attribuzioni e l'assimilazione di grado, agli effetti delle indennita' di trasferta e di missione, degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia che non siano impiegati o agenti dello Stato in attivita' di servizio.

2. Resta, pertanto, abrogato l'ultimo comma dell'art. 43 del detto regolamento.

Art. 11

1. Sono abrogati il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, il decreto Ministeriale 15 maggio 1928, che approva le norme per la nomina di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - DI
REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 148. - MANCINI.