Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Testo in vigore al
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
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Art. 22
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Art. 23
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Art. 24
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Art. 25
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Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 30
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Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 36
1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.".