Sez. 6, Sentenza n. 9046 del 16/10/1973 Ud. (dep. 11/12/1973) Rv. 125730 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - APPLICABILITA NEI CASI GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - RIGUARDA SOLO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, NON L'AFFISSIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - APPLICABILITA NEI CASI GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - RIGUARDA SOLO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, NON L'AFFISSIONE.*
La legge 9 ottobre 1970, n 739, nell'art 23 ha sostituito soltanto la lettera b) dell'art 108 del DPR 12 febbraio 1965, n 162, prescrivendo che la pubblicazione della sentenza sui giornali deve essere disposta solo nei casi gravi e di recidivita specifica. Nessuna modifica e stata, invece, apportata alla lettera C) del citato art 108, onde rimane fermo che l'affissione della sentenza nell'albo della camera di commercio ed a quello del comune in cui risiede il contravventore, deve sempre essere disposta nel caso di condanna per infrazioni alle Disposizioni del decreto suddetto.*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1965 num. 162 art. 108 CORTE COST., Legge 09/10/1970 num. 739 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)