Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo in vigore al
Art. 58
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento.
Capo V. Disposizioni generali
Art. 59
1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.
Art. 60
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria, o
b) la sua amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro d'attività principale.
2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.
Art. 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.
Art. 62
In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini «giudici», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziarie» comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).
Art. 63
1. Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo.
2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se accettata per iscritto o oralmente con conferma scritta ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 64
1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato.
2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 65
1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata in Germania, in Austria e in Ungheria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:
a) della Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio;
c) dell'Ungheria, conformemente agli articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio;
2. Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo 6, punto 2 o dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania, Austria e Ungheria conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle sentenze emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati membri.
Capo VI. Disposizioni transitorie
Art. 66
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:
a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;
b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.
Capo VII. Relazioni con gli altri atti normativi
Art. 67
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Art. 68
1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.
Art. 69
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo 70, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti:
la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,
la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,
la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,
la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934,
la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934,
la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,
la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,
la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,
la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,
la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,
la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,
la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,
la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970,
la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,
la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962,
dla convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963,
la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970,
la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,
la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aia il 17 novembre 1967,
la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,
la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,
la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971,
la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,
la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977,
la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982,
la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,
la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,
la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986,
il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore,
la convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e il Portogallo,
la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmata a Vienna il 16 dicembre 1954,
la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare ungherese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,
la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959,
la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia,
l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960,
l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmato a Vienna il 10 ottobre 1961,
la convenzione tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale, firmata a Vienna l'11 dicembre 1963,
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia,
la convenzione tra la Polonia e la Francia sulla legge applicabile, la giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare, conclusa a Varsavia il 5 aprile 1967,
la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,
la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmata a Belgrado il 12 dicembre 1973,
la convenzione tra l'Ungheria e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979,
la convenzione tra la Polonia e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,
la convenzione tra l'Ungheria e la Francia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia,
la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 30 novembre 1981,
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e Cipro,
l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmato a Nicosia il 5 marzo 1984,
il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Francia,
l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984 e ancora in vigore tra Cipro e la Slovenia,
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Spagna sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Polonia,
il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria,
la convenzione tra la Polonia e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,
il trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di determinate relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmata a Praga il 29 ottobre 1992,
l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992,
l'accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmata a Varsavia il 26 gennaio 1993,
l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,
la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996, e
l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.
la convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930,
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria e la Slovenia,
il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958;
il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958, ancora in vigore tra la Romania e la Slovacchia,
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,
il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e il relativo protocollo, ancora in vigore tra la Romania e la Slovenia,
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare nonché la validità e la notifica degli atti, e il protocollo allegato, firmata a Vienna il 17 novembre 1965,
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972;
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1975;
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976,
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 15 giugno 1978;
il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmato a Bucarest il 30 ottobre 1979;
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di obbligo degli alimenti, firmata a Bucarest il 30 ottobre 1979;
la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di divorzio, firmata a Bucarest il 6 novembre 1980;
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;
l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;
l'accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,
l'accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993,
il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;
la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,
la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna — complementare alla convenzione dell'Aia concernente la procedura civile (l'Aia, 1o marzo 1954), firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,
il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.
Art. 70
1. Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.
2. Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 71
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.
2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:
a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento;
b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
Art. 72
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.
Capo VIII. Disposizioni finali
Art. 73
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
Art. 74
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli allegati da I a IV. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.
2. L’aggiornamento o l’inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
Art. 75
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3.
Art. 76
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente C. Pierret (2) Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1. GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1. GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1. GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1. GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1. GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1. GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1. GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28. Fatto a..., data... Firma e/o timbro... (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Cancellare la dicitura inutile. (3) Cancellare la dicitura inutile. Fatto a..., data... Firma e/o timbro...