Sez. 3 - , Ordinanza n. 28321 del 28/11/2017 (Rv. 646650 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni esclusivamente socio assistenziali svolte da struttura assistenziale a favore degli anziani - Libera determinazione del corrispettivo - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Qualora una struttura privata eroghi in favore di anziani prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del Servizio sanitario nazionale laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l’erogazione di prestazioni sanitarie “pure” o “inscindibili” con quelle socio-assistenziali, che si configura quando l’assistito, sia o meno autosufficiente, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata dal S.S.N., in quanto la prestazione rimane estranea all’ambito dell’assistenza sanitaria obbligatoria, ricadendo nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1339, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 3 com. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 53 CORTE COST., Legge 08/11/2000 num. 328 art. 22, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)