Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Testo in vigore al
Art. 28 Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna
1. Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
2. Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 58.
3. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.
Capo II. Immissione nei ruoli della scuola elementare statale
Art. 29 Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
1. Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonche' gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.
2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 30 Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80
1. Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 29.
3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 29.
Art. 31 Insegnanti supplenti della scuola elementare statale
1. Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20.
2. Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, 1980-81 o 1981-82 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradatamente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.1
3. La disponibilita' di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
4. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 32 Particolari categorie di insegnanti elementari
1. Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
2. Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina e' stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, e' da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini della applicazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
3. Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III. Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
Art. 33 Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
1. Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
2. Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.
3. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.
4. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
5. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, numero 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
6. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede puo' essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.
7. L'assegnazione della sede di servizio e' disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma.
8. Le modalita' previste dal presente articolo per la assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.2
Art. 34 Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979. 1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.
3. L'assegnazione della sede e' disposti secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.2
Art. 35 Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.
2. La prova scritta consistera' nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avra' come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tendera' a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una piu' organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo 1, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.
4. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.4
Art. 36 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.
2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 33 e del precedente articolo 34.
3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
4. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.
5. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
6. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.
Art. 37 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nello anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
2. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.
3. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.
4. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
5. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.4
Art. 38 Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali
1. Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
2. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualita' di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.1
3. Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 37.
4. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.4
Art. 39 Insegnanti di libere attivita' complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici
1. Agli insegnanti di libere attivita' complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalita' da tali articoli previste.
Art. 40 Passaggi di ruolo
1. Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-1980, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo articolo 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente articolo 33, comma quarto, nel posto che e' stato ad essi attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti.
Capo IV. Particolari categorie di personale docente
Art. 41 Esperti negli istituti tecnici e professionali
1. Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 33, quinto comma.
2. Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attivita' pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma, e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.
3. Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attivita' pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento, scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37.
4. Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva ed ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto.
5. Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente articolo 35.
6. L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982.
7. Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attivita' che svolgevano in qualita' di esperti.
Art. 42 Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali
1. Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti l'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attivita' complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attivita' complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.
Art. 43 Docenti di educazione fisica senza titolo
1. I docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
2. Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
4. I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
5. I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
6. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
7. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 44 Norme particolari per docenti di educazione musicale
1. I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.
2. Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
3. Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
4. Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
6. I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
7. I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
8. Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 45 Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche nella medesima classe di concorso
1. Agli insegnanti delle materie gia' comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.
2. Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso articolo 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: "Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio". A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale e' modificata in: "Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali". Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate "Tecnologia odontotecnica"; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso XXII-bis denominate "Disegno e modellazione odontotecnica"; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno.
4. Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformita'. Dopo la prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.
Art. 46 Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare
1. Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonche' agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30.
2. Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
3. Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.
Art. 47 Soppressione della scuola popolare
1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con la legge 16 aprile 1953, n. 326, e' abrogato. E' autorizzato il completamento dei corsi programmati per l'anno scolastico 1981-1982.
Capo V. Immissione in ruolo del personale educativo
Art. 48 Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali
1. Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.
2. Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 1980-81 o 1981-82 abbia svolto servizio in qualita' di istitutore ed assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 , si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 31.