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Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008 (Rv. 603219 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Interesse giuridicamente tutelato - Necessità - Utilità concreta del provvedimento - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603219-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello che - in relazione alla domanda, proposta dall'amministrazione, di inefficacia di un provvedimento d'urgenza col quale era stato ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di procedere all'immatricolazione di alcune vetture - aveva riconosciuto l'inefficacia del provvedimento, in quanto non notificato alla controparte, e annullato l'ordine dato alla P.A. dal giudice di primo grado di procedere alla cancellazione delle iscrizioni, rilevando il difetto di interesse della parte privata che, con tale annullamento, aveva conseguito il risultato che si prefiggeva con il ricorso in sede cautelare, essendo nelle more le immatricolazioni avvenute per determinazione spontanea dell'amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)