Sez. 1, Sentenza n. 8300 del 19/06/1995 Ud. (dep. 19/06/1995) Rv. 202194 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - In genere | Lettura di una relazione o di un atto peritale senza il previo esame del suo autore - Inutilizzabilità dell'atto - Esclusione - Nullità generale non assoluta - Sussistenza - Conseguenze.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - In genere
In tema di istruzione dibattimentale, la lettura di una relazione o di un atto peritale, avvenuta senza il previo esame del suo autore, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., non determina la inutilizzabilità dei medesimi, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, nullità soggetta, pertanto, ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc, pen. e alle sanatorie di cui all'art. 183 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)