Sez. U, Sentenza n. 7561 del 26/07/1990 (Rv. 468387 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DETERMINAZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE LOCALI - RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PARTI NECESSARIE.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - DETERMINAZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE LOCALI - RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PARTI NECESSARIE.*
Nel giudizio d'impugnazione, davanti al giudice ordinario, dei provvedimenti resi dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti sui ricorsi avverso la Determinazione dei consigli dell'ordine locali in materia di iscrizione all'albo (art. 28 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067), parti necessarie sono, con il professionista interessato, il pubblico ministero ed il predetto consiglio nazionale, vertendosi in tema di provvedimenti amministrativi, riferibili all'autorità che li ha emessi in ultima istanza. (V 2652/80, mass n 406399).*
Riferimenti normativi: DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 25, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)