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Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Testo in vigore al

Art. 31 Attribuzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione.

2. Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

3. Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

4. Predispone il bilancio preventivo, e presenta annualmente il conto consuntivo.

5. Inoltre delibera per le seguenti materie, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi e dallo Statuto regionale:

  1. 1° storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

  2. 2° progetti dei lavori nei limiti dei piani di cui all'articolo 22;

  3. 3° contratti della Regione;

  4. 4° liti attive e passive, salvo, quanto disposto dall'art. 25, rinunzie e transazioni.

Art. 32 Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, sotto la propria responsabilita', nei limiti e nei modi stabiliti dallo Statuto regionale, puo', in caso d'urgenza, deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio regionale per la ratifica nella sua prima successiva, adunanza. Il Consiglio regionale ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33 Rendiconto

1. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attivita'.

2. Puo' essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 34 Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori

1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, uno o piu' assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

2. Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti la votazione e' rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purche' sia presente almeno la meta' piu' uno dei consiglieri in carica.

Art. 35 Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della liberta' personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura.

Capo IV. Esercizio finanziario bilancio e conti

Art. 36 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 37 Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto.

2. L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.

Art. 38 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Titolo IV. Rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali

Art. 39 Delega delle funzioni amministrative

1. La delega delle funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali a norma dell'art. 118 della Costituzione e' data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.

2. La Giunta regionale puo' impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

3. La delega puo' essere revocata per legge della Regione, sentiti gli enti o l'ente interessato.

Titolo V. Commissario del Governo e controlli

Capo I. Commissario del governo

Art. 40 Nomina del Commissario del Governo

1. Il Commissario del Governo e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

2. Non possono essere nominati Commissari del Governo funzionari statali di grado inferiore al IV.

3. Al Commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango ed il trattamento economico del grado III.

Capo II. Controlli sull'amministrazione regionale

Art. 43 Segretario della Commissione

1. Un funzionario dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore all'VIII, designato dal Commissario del Governo, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione di controllo.

Art. 44 Spesa per il funzionamento della Commissione

1. La spesa per il funzionamento della Commissione di controllo e' a carico dello Stato.

2. Agli esperti nelle discipline amministrative nominati membri della Commissione di controllo e' attribuita un'indennita' per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalita' da determinarsi nel regolamento.

Art. 45 Esecutivita' delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito

1. Le deliberazioni degli organi regionali, . . ., divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'.

2. L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

3. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati.

4. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Art. 49 Deliberazioni di urgenza

1. Le deliberazioni degli organi regionali, . . ., possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.

Art. 50 Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale

1. Quando la Giunta regionale o il Presidente compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Governo puo' invitare il Consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione.

2. L'invito e' fatto dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Su richiesta del Commissario del Governo, la convocazione a tal fine del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito.

Art. 51 Scioglimento del Consiglio regionale

1. Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione, e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.