diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 482/74 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1974 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre emanare disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, per pressione o con solventi;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 19682, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1/74 del Consiglio, del 17 dicembre 19733 comprende alla voce n. 23.04 i residui dell'estrazione degli oli vegetali; che i residui, ai sensi di questa voce, sono i residui solidi dell'estrazione, per pressione, con solventi o per centrifugazione, dell'olio contenuto nei semi e frutti oleosi; che essi sono costituiti da sostanze legnose, albuminoidi, amidacee, minerali, contengono ancora una certa quantità di sostanze grasse e possono essere presentati in pani sottili (gallette), in grumi o sotto forma di farina grossolana (farina di panelli), anche agglomerati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc. ("pellets");

considerando che non possono essere ritenuti residui né i prodotti da cui sia ancora possibile estrarre l'olio in maniera economicamente redditizia, né i prodotti che contengano sostanze (tranne che in quantità trascurabile) che non abbiano subito un trattamento di estrazione di olio e siano state aggiunte ai residui veri e propri;

considerando che i residui dell'estrazioe dell'olio di germi di granturco si ottengono dopo l'estrazione, sia con solventi sia per pressione, dell'olio contenuto nei germi di granturco; che i prodotti utilizzati per tale estrazione sono spesso prodotti composti da germi di granturco e da frammenti dell'endosperma e del pericarpo del chicco di granturco;

considerando che, a seconda del processo di estrazione impiegato (con solventi o a pressione) e della diversa composizione della materia utilizzata, i residui si distinguono per il diverso tenore di materie grasse e proteiche;

considerando che, allo scopo di distinguere i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco della sottovoce 23.04 B dai prodotti che non hanno subito un trattamento completo di estrazione dell'olio di germi di granturco e dai prodotti contenenti, oltre ai residui veri e propri, altri componenti che non hanno un trattamento di estrazione dell'olio, è necessario stabilire tenori minimi o massimi di amido, di materie grasse e di proteine; che detti tenori calcolati in peso sulla materia secca possono essere stabiliti, in conformità con l'attuale tecnologia in questo settore come segue: a) per i residui dell'estrazione con solventi:

_ amido: inferiore al 45 % _ proteine (tenore di azoto per 6,25): uguale o superiore all'11,5 % _ materie grasse: inferiore al 3 % b) per i residui dell'estrazione per pressione:

_ amido: inferiore al 45 % _ proteine (tenore di azoto per 6,25): uguale o superiore al 13 % _ materie grasse: uguale e superiore al 3 % e inferiore o uguale all'8 %

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco con solventi o per pressione rientrano nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune soltanto qualora presentino contemporaneamente i seguenti tenori, calcolati in peso sulla sostanza secca:

1. per i prodotti che presentano un tenore di materie grasse inferiore al 3 %:

— tenore di amido: inferiore al 45 %;

— tenore di proteine (tenore di azoto per 6,25): uguale o superiore all'11,5 %;

2.

per i prodotti che presentano un tenore di materie grasse uguale o superiore al 3 % e inferiore o uguale all'8 %:

— tenore di amido: inferiore al 45 %;

— tenore di proteine (tenore di azoto per 6,25): uguale o superiore al 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974. Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI