Sez. L, Sentenza n. 13323 del 26/10/2001 (Rv. 549869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Sospensione in costanza di rapporto - Applicabilità al rapporto di convenzione con il servizio sanitario nazionale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
Il principio introdotto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969 e n. 174 del 1972, circa la sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non assistito dalla garanzia della stabilità, non può trovare applicazione per i rapporti di convenzione con il servizio sanitario nazionale, che hanno carattere autonomo, secondo la particolare connotazione negoziale prevista dalla legge n. 833 del 1978.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)