Sez. 3, Sentenza n. 12161 del 14/09/2000 (Rv. 540164 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Presunzione di responsabilità ex art. 2052 cod. civ. - Conseguenze - Prova liberatoria - Caso fortuito - Rilevanza - Onere probatorio del proprietario - Oggetto.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)