Sez. 2, Sentenza n. 7996 del 18/07/1991 (Rv. 473217 - 01)
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo non intercluso | Esistenza di servitù di passaggio pedonale - Richiesta di costituzione di nuovo passaggio coattivo - Per transito veicolare - Su altra porzione dello stesso fondo servente - Disciplina ex art. 1052 cod. civ. - Applicabilità.
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo non intercluso
Qualora il titolare di servitù di passaggio pedonale sul fondo altrui, deducendo che le proprie esigenze di coltivazione esigono anche il transito veicolare, chieda non l'ampliamento di tale preesistente passaggio, in quanto non attuabile, né la costituzione di passaggio coattivo su un fondo diverso, bensì la costituzione di un nuovo passaggio coattivo su altra porzione dello stesso fondo servente, la relativa domanda esula dalle previsioni dell'art. 1051 terzo comma cod. civ. e rientra nella disciplina dettata dall'art. 1052 cod. civ., in tema di passaggio a favore del fondo non intercluso, restando conseguenzialmente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)