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Sez. 5, Sentenza n. 12203 del 11/12/2013 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 260398 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Trattamento sanzionatorio - Applicazione pena detentiva - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260398-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo della stampa l'inflizione della pena detentiva, ancorchè condizionalmente sospesa, esige la ricorrenza di circostanze eccezionali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata irrogata la sanzione detentiva in considerazione della grave portata diffamatoria del fatto, commesso mediante la pubblicazione di una notizia falsa su un articolo di giornale e della personalità degli offesi -militari in carriera accusati di aver commesso un furto in danno di un collega-).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)