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Sez. 5, Sentenza n. 33788 del 05/05/2023 Ud. (dep. 01/08/2023) Rv. 285074 - 01

PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive - Art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - Disciplina transitoria - Anticipazione degli effetti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285074-01

PENA - IN GENERE

Le sanzioni sostitutive, ancorché più favorevoli, previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia)- che ha visto la propria "vacatio legis" esaurirsi in data 1° novembre 2022 -, non sono applicabili fino al 30 dicembre 2022, in quanto l'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo citato l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore della Riforma è stata prorogata a quella data.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)