diritto.io

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 610/90 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1990 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Testo in vigore al

Sezione prima. Disposizioni generali

Art. 105

1. Le disposizioni dei titoli da I a VI e XII sono applicabili agli aiuti esterni finanziati sul bilancio delle Comunità, salvo deroghe previste nel presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati dalla Comunità alla sua politica di cooperazione sono utilizzati nel quadro di accordi di cooperazione comportanti un protocollo finanziario, qui di seguito denominato "accordi preferenziali'', oppure di aiuti erogati autonomamente.

3.

Tali stanziamenti possono essere destinati a finanziare in particolare aiuti non rimborsabili, prestiti speciali, capitali di rischio e abbuoni d'interesse e sono eseguiti dalla Commissione che ne può, in parte, affidare la gestione o alla Banca europea per gli investimenti nell'ambito di un mandato generale a nome della Comunità, oppure, sotto la propria responsabilità, ad altri organismi.

Questa disposizione non pregiudica il potere di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 206 bis del trattato CEE.

4. Per l'utilizzazione degli stanziamenti eseguiti dalla Commissione si applicano le disposizioni definite qui di seguito.

5.

L'ammontare dei prestiti speciali e dei capitali

di rischio erogati figura nel bilancio previsto all'articolo 81.

Art. 106

1. Ogni progetto o azione di cooperazione deciso dalla Commissione può dar luogo:

— o alla conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il governo del paese beneficiario ovvero le autorità degli organismi o istituzioni beneficiarie, qui di seguito denominati "beneficiario'',

— o a un contratto con organizzazioni internazionali, persone giuridiche o persone fisiche incaricate della sua realizzazione.

2. La convenzione di finanziamento o il contratto fissa l'importo dell'impegno finanziario della Comunità per l'azione considerata. Qualsiasi spesa che supera detto importo può essere imputata in bilancio unicamente se ha formato oggetto di un impegno supplementare.

3. Per ogni progetto di investimento finanziato mediante un prestito speciale viene inoltre stipulato un contratto di prestito tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.

Sezione II. Realizzazione

Art. 107

Nel quadro di progetti o azioni coperti da una convenzione di finanziamento, l'attuazione è realizzata dal beneficiario in stretta collaborazione con la Commissione che rimane la responsabile dell'esecuzione degli stanziamenti.

Art. 108

1. La funzione della Commissione può essere definita negli accordi preferenziali o nelle convenzioni come quella di "ordinatore principale''.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con il beneficiario, si assicura che siano garantite condizioni di parità nella partecipazione alle gare, che vengano eliminate le discriminazioni e che venga prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine, essa approva i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione, riceve i risultati dello spoglio delle offerte e approva la proposta di assegnazione del contratto.

Art. 109

1. Nel quadro, in particolare, degli accordi preferenziali, il beneficiario può designare un "ordinatore nazionale'' che rappresenta le autorità nazionali per tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Comunità e formanti oggetto di una convenzione tra lo Stato beneficiario e la Comunità.

2.

Il beneficiario sottopone alla Commissione, per approvazione, i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione. Sulla base delle decisioni così approvate e in stretta collaborazione con la Commissione, il beneficiario indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio e stabilisce i risultati delle gare.

La Commissione è generalmente rappresentata al momento dello spoglio delle offerte, qualora il prezzo di base del bando di gara superi il limite fissato nella convenzione di finanziamento o nel contratto.

3. Egli trasmette alla Commissione, per approvazione, i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di attribuzione del contratto, firma gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi e li notifica alla Commissione. Per i contratti, le clausole aggiuntive e i preventivi, la Commissione procede, se del caso, ad impegni individuali, secondo le procedure previste agli articoli da 36 a 39. Gli impegni individuali sono imputabili agli impegni a titolo delle convenzioni di finanziamento previste all'articolo 106, paragrafo 2.

4. Nell'ambito degli impegni di stanziamenti stabiliti dalla Commissione, il beneficiario procede, se del caso, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese che formano oggetto di una convenzione tra il beneficiario e la Comunità. La sua responsabilità finanziaria rimane impegnata finché la Commissione non regolarizzi le operazioni la cui esecuzione gli è stata affidata.

Art. 110

1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo preferenziale o della convenzione stipulati tra la Comunità e lo Stato beneficiario, e per quanto riguarda gli stanziamenti di cui essa è l'ordinatore, la Commissione può essere rappresentata presso lo Stato beneficiario da un suo "rappresentante'' soggetto al gradimento di quest'ultimo.

2. Durante l'esecuzione delle operazioni, il rappresentante della Commissione verifica su documenti e in loco la conformità delle realizzazioni o prestazioni con la loro descrizione figurante nelle convenzioni di finanziamento, appalti, contratti e preventivi.

Art. 111

1. Per l'esecuzione dei pagamenti in una moneta diversa da quella dello Stato beneficiario, il pagamento delle prestazioni fornite per progetti finanziati con aiuti non rimborsabili viene effettuato direttamente dalla Commissione.

2.

Per l'esecuzione dei pagamenti nella moneta dello Stato beneficiario, possono essere aperti presso un'istituzione finanziaria di quest'ultimo dei conti espressi in ecu o nella moneta di uno degli Stati membri, a nome della Commissione o, di comune accordo, a nome del beneficiario.

Nel quadro degli accordi preferenziali, i compiti di cui ai paragrafi 5 e 6 che seguono possono essere affidati ad una istituzione finanziaria denominata "pagatore delegato''.

3. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati in base alle effettive esigenze di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati in ecu o, eccezionalmente, nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti nella moneta dello Stato beneficiario a mano a mano che si rendono esigibili i pagamenti da effettuare, al tasso del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

4.

I depositi sui conti di cui al paragrafo 2 fruttano interessi ad esclusivo beneficio dei progetti, a meno che non sia stato convenuto diversamente quando la funzione di un pagatore delegato è esercitata da un'istituzione finanziaria pubblica.

Il servizio reso dal pagatore delegato non è retribuito.

5. Nei limiti dei fondi disponibili, il pagatore delegato, dopo aver ottenuto il visto del rappresentante della Commissione, effettua gli ordini di pagamento previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi.

6. Il pagatore delegato trasmette alla Commissione periodicamente, e almeno una volta al trimestre, uno stato delle entrate e delle spese effettuate, corredato dei documenti giustificativi.

7. Prima dell'imputazione definitiva sugli stanziamenti di bilancio dei pagamenti e delle entrate realizzati nella moneta dello Stato beneficiario, si procede alla loro regolarizzazione. La regolarizzazione consiste nel controllo da parte della Commissione dell'esattezza della liquidazione e della regolarità dell'ordine e del pagamento nonché della riscossione delle entrate secondo le prescrizioni del presente regolamento finanziario.