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Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 24/03/1977 (Rv. 384815 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - INTERESSE DELLO STIPULANTE - SUSSISTENZA - NECESSITA ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384815-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - INTERESSE DELLO STIPULANTE - SUSSISTENZA - NECESSITA ESCLUSIONE.*

L'Assicurazione 'per conto altrui o per conto di chi spettà, prevista in via generale dall'art 1891 cod civ e, quindi, configurabile per ogni tipo di polizza (nella specie, per i danni da malattia), non presuppone necessariamente un interesse dello stipulante, in aggiunta a quello dell'assicurato, con la conseguenza che l'eventuale Mancanza del primo non incide sulla validita ed efficacia del contratto. (V 1983/67, mass n 328993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)