Sez. 1, Sentenza n. 1150 del 24/03/1977 (Rv. 384815 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - INTERESSE DELLO STIPULANTE - SUSSISTENZA - NECESSITA ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - INTERESSE DELLO STIPULANTE - SUSSISTENZA - NECESSITA ESCLUSIONE.*
L'Assicurazione 'per conto altrui o per conto di chi spettà , prevista in via generale dall'art 1891 cod civ e, quindi, configurabile per ogni tipo di polizza (nella specie, per i danni da malattia), non presuppone necessariamente un interesse dello stipulante, in aggiunta a quello dell'assicurato, con la conseguenza che l'eventuale Mancanza del primo non incide sulla validita ed efficacia del contratto. (V 1983/67, mass n 328993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)