Sez. 1, Sentenza n. 21226 del 14/10/2011 (Rv. 619732 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO - IN GENERE | Ordini e collegi professionali - Controllo di gestione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - DI CONTROLLO - IN GENERE
Gli ordini e i collegi professionali nazionali (nella specie, dei farmacisti), pur essendo enti pubblici non economici annoverati tra le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), non sono soggetti al controllo di gestione della Corte dei conti, non essendovi coincidenza, né possibilità di sovrapposizione tra la nozione di P.A., contenuta, a fini organizzativi, nel decreto n. 29 del 1993 e quella sul controllo di gestione della Corte dei conti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né rilevando l'esistenza di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli ordini professionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 CORTE COST., Legge 31/12/2009 num. 169 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)