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Sez. L, Sentenza n. 5269 del 18/10/1984 (Rv. 436999 - 01)

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - TRASPORTI PUBBLICI - IMPRESE TEMPORANEE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DELLA CESSATA IMPRESA DI TRASPORTO - STABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436999-01

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - LAZIO - IN GENERE - TRASPORTI PUBBLICI - IMPRESE TEMPORANEE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO - RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DELLA CESSATA IMPRESA DI TRASPORTO - STABILITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE - FONDAMENTO.*

Il diritto alla stabilità del rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle cessate imprese di trasporto del Lazio e utilizzato presso le imprese temporanee affidatarie del servizio non ha fondamento nella legge statale - non essendo configurabile, nelle ipotesi d'intervento della pubblica autorità diretto al riordinamento del servizio, un trasferimento di azienda - ma trova la sua fonte nell'art. 6 della legge Reg. Lazio n. 12 del 1973, nell'art. 5 della legge regionale n. 33 del 1975 e, quanto alle modalità di attuazione, nella legge regionale n. 79 del 1975, emanate per il riordinamento del servizio nell'interesse generale. (Conf 4152/84, mass n 436109; (Conf 2523/84, mass n 434542).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 628 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)