DIRETTIVA 1999/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche IL PARLAMENTO EUROPEO E
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 55,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) e visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 aprile 1999,
considerando che, in forza del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi è vietato dalla fine del periodo transitorio; che, di conseguenza, alcune disposizioni delle direttive in materia sono diventate inutili ai fini dell'applicazione della regola del trattamento nazionale, che è sancita nel trattato stesso ed ha efficacia diretta;
considerando, tuttavia, che risulta opportuno mantenere in vigore alcune disposizioni di dette direttive destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in particolare allorché precisano le modalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato;
considerando che, allo scopo di facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per una serie di attività, sono state emanate delle direttive che contengono misure transitorie, in attesa del riconoscimento reciproco delle qualifiche; che tali direttive prevedono come condizione sufficiente per l'accesso negli Stati membri alle attività regolamentate, l'esercizio effettivo dell'attività nel paese di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza prossimo;
considerando che è opportuno sostituire le principali disposizioni di tali direttive in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative al principio di sussidiarietà, alla semplificazione della legislazione comunitaria e, in particolare, al riesame, da parte della Commissione, delle direttive emanate in data relativamente remota nel settore delle qualifiche professionali; che è conseguentemente opportuno abrogare le direttive di cui trattasi;
considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni4 e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE5, non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia (allegato A, parte prima, della presente direttiva); che, di conseguenza, andrebbe introdotto un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE; che le attività professionali che figurano nell'allegato A, parte seconda, della presente direttiva rientrano, per la maggior parte, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche, nell'ambito di applicazione della direttiva 92/51/CEE;
considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a modificare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE per quanto riguarda la prova della capacità finanziaria e la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale che lo Stato membro ospitante può esigere dagli interessati; che il Consiglio intende trattare la proposta in una fase successiva;
considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a facilitare la libera circolazione degli infermieri specializzati che non sono in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE(6); che il Consiglio intende trattare questa proposta in una fase successiva;
considerando che è opportuno che la presente direttiva preveda relazioni regolari per il controllo della sua applicazione;
considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I. Ambito d'applicazione
Art. 1
1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi7 e del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento8, nonché per la prestazione dei servizi forniti da dette persone e società (di seguito denominate "beneficiari"), nei settori di attività di cui all'allegato A.
2. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato A, che i cittadini di uno Stato membro intendono esercitare, a titolo autonomo o subordinato, in uno Stato membro ospitante.
Art. 2
Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sono subordinati al possesso di determinate qualifiche provvedono affinché il beneficiario che lo richiede sia informato, prima che si stabilisca o che inizi la prestazione dei servizi, in merito alle norme che disciplinano la professione che egli intende intraprendere.
Titolo II. Riconoscimento di qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro
Art. 3
1.
Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività di cui all'allegato A, parte prima, o di esercitarla alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza aver effettuato un esame comparativo tra le conoscenze e le competenze attestate dai diplomi, certificati ed altre qualifiche formali acquisite dal beneficiario allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità, da un lato, e le conoscenze e le competenze richieste dalle proprie norme nazionali, dall'altro. Se da tale esame comparativo risulta che le conoscenze e le competenze attestate da un diploma, da un certificato o da altra qualifica formale rilasciati da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Tuttavia, se dall'esame comparativo risulta una differenza sostanziale, lo Stato membro ospitante offre al beneficiario la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. In tale caso lo Stato membro ospitante deve concedere al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, analogamente a quanto previsto dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.
In deroga alla presente disposizione lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o mansioni direttive, di cui all'allegato A, parte prima, che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.
Gli Stati membri si adoperano per tener conto delle preferenze del beneficiario fra queste alternative.
2. La procedura d'esame di una domanda di riconoscimento ai sensi del paragrafo 1 deve essere completata nel più breve tempo possibile e chiusa con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda dell'interessato corredata della documentazione completa. Avverso tale decisione, o in mancanza di decisione, è possibile promuovere ricorso giurisdizionale di diritto interno.
Titolo IlI. Riconoscimento delle qualifiche professionali in base all'esperienza professionale acquisita in un altro Stato membro
Art. 4
Lo Stato membro in cui l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sia subordinato al possesso di conoscenze e capacità generali, commerciali o professionali riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e capacità l'esercizio effettivo, in un altro Stato membro, dell'attività in questione. Qualora l'attività sia menzionata nella parte prima dell'allegato A, tale esercizio deve essere stato effettuato:
1.
nel caso delle attività di cui alla lista I:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero
d) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;
2.
nel caso delle attività di cui alla lista II:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
b) - per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o
— per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni, ovvero
d) - per cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, o
— per sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;
3.
nel caso delle attività di cui alla lista III:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8;
4. nel caso delle attività di cui alla lista IV:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
c) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
d) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero
e) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
5. nel caso delle attività di cui alla lista V, lettere a) e b):
a) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, ovvero
b) per tre anni come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, a condizione che l'attività in questione non sia cessata da più di due anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8, a meno che lo Stato membro ospitante non accordi ai propri cittadini un'interruzione più lunga; ovvero
6.
nel caso delle attività di cui alla lista VI:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, ovvero
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni, ovvero
d) per tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'attività non deve essere cessata da più di dieci anni alla data in cui è depositata la domanda prevista nell'articolo 8.
Art. 5
Qualora un beneficiario sia in possesso di un certificato riconosciuto a livello nazionale ottenuto in uno Stato membro che attesti le conoscenze e le capacità nell'attività in questione equivalenti ad almeno due o tre anni, a seconda dei casi, di formazione professionale, tale certificato può essere considerato dallo Stato membro ospitante alla stregua di un certificato che attesti una formazione della durata richiesta dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettere b) e d), paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettere b), c) ed e).
Art. 6
Nel caso in cui la durata della formazione del beneficiario sia di almeno due anni e inferiore a tre anni, i requisiti dell'articolo 4 sono soddisfatti se la durata dell'esperienza professionale come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e d), paragrafo 2, lettera b), primo trattino, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4, lettera b), o come lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, è aumentata del periodo occorrente per coprire l'insufficienza della durata della formazione.
Art. 7
Si considera dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 4 qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:
a) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, ovvero
b) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, ovvero
c) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.
Art. 8
La prova che le condizioni di cui all'articolo 4 sono soddisfatte risulta da un attestato riguardante il tipo e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che il beneficiario deve presentare a corredo della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in questione.
Titolo IV. Riconoscimento delle altre qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro
Art. 9
1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti, oppure una sola di tali prove, accetta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
2. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esiga dai propri cittadini determinati requisiti circa l'onorabilità nonché la prova che i medesimi non sono mai stati dichiarati falliti né sono stati oggetto di sanzioni a carattere professionale o amministrativo (ad esempio sospensione, interdizione o radiazione), non risultanti dal documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. L'attestato riguarda i precisi elementi fattuali presi in considerazione nello Stato membro ospitante.
3. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non rilasci né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata - ovvero, negli Stati membri in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne - resa dal beneficiario dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale dichiarazione giurata o solenne. La dichiarazione di assenza di precedente fallimento può essere resa anche dinanzi ad un organismo professionale competente dello Stato membro di origine o di provenienza.
4. Lo Stato membro ospitante in cui deve essere provata la capacità finanziaria considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.
5. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per l'esercizio delle stesse, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi degli altri Stati membri equipollenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.
6. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 1, 2, 3, e 5 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
Titolo V. Disposizioni procedurali
Art. 10
1. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 14, le autorità e gli organismi competenti per il riÌascio dei documenti e degli attestati di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Ogni Stato membro può nominare un coordinatore per le attività delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 in seno al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 delle direttiva 89/48/CEE. I compiti del gruppo di coordinamento sono i seguenti:
— facilitare l'attuazione della presente direttiva;
— raccogliere tutte le informazioni utili per la sua applicazione negli Stati membri e, in particolare, raccogliere e confrontare le informazioni sulle diverse qualifiche professionali nei settori di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Titolo VI. Disposizioni finali
Art. 11
1. Le direttive elencate nell'allegato B sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 12
A decorrere dal 1o gennaio 2001 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.
Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un quadro statistico delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi risultanti dall'applicazione della presente direttiva.
Art. 13
Al più tardi cinque anni dopo la data indicata nell'articolo 14, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 5, negli Stati membri.
Dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, in particolare dei coordinatori, la Commissione trasmette le sue conclusioni con riferimento ad eventuali modifiche della presente regolamentazione. La Commissione presenta, se del caso, anche proposte volte a migliorare le norme vigenti, allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.
Art. 14
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.