Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201177 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Insussistenza - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il suo controllo non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)